LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124

LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124

La legge 124 del 4 agosto 2017, in vigore dal 29 agosto 2017, al comma 125 stabilisce che a decorrere dal 2018 tutte le Associazioni, le Onlus e le Fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all’art 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, devono pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno (scadenza modificata nel 2020), nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a: sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell’anno precedente.
Pertanto ai sensi della Legge n. 124/2017 (art. 1 – commi 125 e succ.), l’Associazione Nazionale della Sanità Militare Italiana dal Ministero della Difesa, nell’anno 2020, un contributo di € 8.000,00.

Senato: Dossier n. 133 – Camera: Atti del Governo n. 83 – 27 maggio 2019
L’A.N.S.M.I. non prevede incarichi retribuiti.